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BONUS VERDE: beneficiari,interventi,misure e modalità

Bonus verde: beneficiari, interventi, misure e modalità

Data Articolo: 27 Marzo 2018

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

La legge di bilancio 2018 introduce una nuova detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche volta ad incentivare le opere eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private. Chiariamo quali sono presupposti, limiti e modalità di fruizione del bonus.

Le nuove norme indicate all’art. 1, commi 12-15, della L. n. 205/2017, prevedono, limitatamente all’anno 2018, e senza alcun legame con gli interventi di ristrutturazione degli immobili:

• una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti

• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo

• ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

La detrazione IRPEF massima fruibile risulterà pari a 1.800,00 euro che, suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, comporterà un risparmio di imposta di 180,00 euro all’anno.

I beneficiari della nuova detrazione denominata “bonus verde” sono coloro che:

• possiedono l’unità immobiliare di natura abitativa sulla quale sono eseguiti gli interventi, in base ai seguenti titoli:

• piena proprietà;

• nuda proprietà;

• altri diritti reali, quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o il diritto di superficie;

• detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo, quali per esempio il contratto di locazione o di comodato.

La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.

Gli interventi oggetto della detrazione IRPEF del 36% sono i seguenti:

• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

Gli interventi di sistemazione a verde possono essere effettuati:

• su unità immobiliari ad uso abitativo incluse in una delle categorie da A1 fino alla A11 con esclusione della categoria A10;

• sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

È il caso di precisare che qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni condominiali:

• il limite di spesa è sempre di 5.000,00 euro per unità immobiliare a uso abitativo;

• la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un ambito molto ampio e poco definito che non mancherà di susciterare dubbi e perplessità. La stessa Agenzia delle Entrate, nel corso di un Videoforum organizzato dalle testate giornalistiche economiche, ha precisato, con riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo anche in vasi non fissi ma mobili, che tali forniture sono agevolabili qualora tali acquisti si inseriscono in un intervento straordinario relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Rispetto ai bonus edili, si sottolinea che, per fruire del bonus verde, è possibile effettuare i pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici ordinari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e postali e ogni altra modalità idonea a garantire la tracciabilità). La scelta legislativa, confermata dall’Agenzia delle Entrate, comporterà l’inapplicabilità della ritenuta dell’8% come avviene per i bonifici “parlanti” o dedicati.

Le norme sul bonus verde richiamano espressamente le disposizioni contenute nell’art. 16-bis co. 5, 6 e 8 del TUIR che prevedono, rispettivamente:

• la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l’esercizio di attività commerciali;

• il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati;

• il trasferimento della detrazione non fruita all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.